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Principali termini impiegati in generale nel linguaggio economico e finanziario
e nei rapporti informativi RCS.


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C
 

CAB
CAMBIALE AGRARIA
CAMBIALE TRATTA
CAPITALE SOCIALE
CASH FLOW
CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I)
CLASS ACTION
CODICE ABI
CODICE FISCALE
COLLEGIO SINDACALE
CONCORDATO FALLIMENTARE
CONCORDATO PREVENTIVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSOB
CONSORZIO
CONTO ECONOMICO (Bilancio d'esercizio)
COOPERATIVA
CURATORE FALLIMENTARE

CAB (Codice di Avviamento Bancario): è un numero composto da cinque cifre e rappresenta l'Agenzia o specifica filiale dell'istituto di credito.

CAMBIALE AGRARIA: trattasi di cambiale ordinaria specifica per il settore agrario. Nel titolo deve essere indicato lo scopo del finanziamento, le garanzie, il luogo dove si sviluppa l'iniziativa finanziata.

CAMBIALE TRATTA: contiene l’ordine incondizionato del traente (sottoscrittore della tratta) al trattario (debitore) di pagare a una certa data e luogo la somma di denaro indicata nella tratta al beneficiario.
Quest'ultimo, può essere lo stesso traente oppure un terzo soggetto.
Se la cambiale tratta viene accettata mediante apposizione della firma dal trattario allora quest’ultimo diventa l’obbligato cambiario, altrimenti l’obbligato è il traente.

CAPITALE SOCIALE: somma del valore dei conferimenti dei soci (in denaro o in natura). Nella società per azioni (S.P.A.) il capitale minimo è di 120.000,00 euro, mentre nella società a responsabilità limitata (S.R.L.), il capitale sociale minimo e di 10.000,00 euro

CASH FLOW (o flusso di cassa): indica le variazioni intervenute, in un determinato periodo, nella liquidità di un'azienda per effetto della gestione. Esso corrisponde alla somma algebrica delle variazioni, positive e negative, del conto cassa e dei conti bancari e postali avvenute durante l'esercizio commerciale.

CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.): Archivio informatizzato istituito presso la Banca d’Italia ai sensi della L. 25.6.1999, n. 205, e del D.lgs. 30.12.1999, n. 507.
L’archivio è un sistema attraverso il quale viene monitorato il corretto utilizzo dei principali strumenti di pagamento assegni e carte di pagamento, mediante la rilevazione di informazioni relative alle revoche dell'autorizzazione ad emettere assegni, al cattivo utilizzo di carte di pagamento ed al blocco di assegni o carte di pagamento revocate, denunciate sottratte o smarrite.
L’iscrizione in archivio dei soggetti che hanno tratto assegni senza autorizzazione o provvista determina l’applicazione della c.d. “revoca di sistema”, che comporta il divieto, per la durata di sei mesi, di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni di assegno presso il sistema bancario e postale.
L’iscrizione in archivio dei soggetti a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di credito e di debito dura due anni ma non comporta l’impossibilità di ottenere il rilascio di altre carte: tale scelta è lasciata ai singoli emittenti.

CLASS ACTION: è un’azione collettiva risarcitoria: è uno strumento giuridico che rende possibile la gestione collettiva di interessi di natura individuale. Con la Class Action tutti i consumatori colpiti da uno stesso fatto illecito possono riunire le loro azioni legali in un'unica causa.

CODICE ABI: codice che permette di identificare la banca.

CODICE FISCALE: è un codice alfanumerico costituito da 16 caratteri assegnato alle persone fisiche e di 11 caratteri numerici attribuiti alle persone giuridiche con lo scopo di identificarle nel sistema dell'anagrafe tributaria.

COLLEGIO SINDACALE: disciplinato da codice civile (art. 2397-2409) il collegio sindacale è un organo di controllo delle società di capitali con la funzione principale di controllare l'amministrazione della società.
Nel dettaglio, il collegio sindacale si occupa di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Nel caso di società a responsabilità limitata (SRL) la nomina del collegio sindacale è obbligatoria solo se il capitale sociale è pari o superiore al minimo previsto per le S.P.A. - SOCIETA' PER AZIONI (120.000 euro) o se la società non può redigere il bilancio in forma abbreviata perché supera i limiti previsti dall'art. 2435 bis del codice civile. Negli altri casi per le S.R.L., il collegio sindacale è facoltativo e può essere previsto nello statuto.

CONCORDATO FALLIMENTARE: è una vera e propria procedura concorsuale attuata nel rispetto di determinate condizioni.
E' una delle forme di chiusura del fallimento effettuata attraverso un accordo fra il proponente e i creditori e può essere richiesta sia dal fallito stesso, da uno o più creditori o da un terzo.
La normativa che disciplina lo svolgimento del concordato fallimentare è molto simile a quella del concordato preventivo (vedi voce sotto).
La più importante differenza consiste nel fatto che il concordato preventivo serve all'imprenditore per sottrarsi al fallimento, mentre quello fallimentare serve a chiuderlo.

CONCORDATO PREVENTIVO: concordato preventivo è un istituto che consente all’imprenditore in crisi di eliminare tutti i debiti in capo alla sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione dei debiti e di pagamento di parte di essi attraverso qualsiasi forma.
Si tratta, in sostanza, di una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento. Essa si differenzia, quindi, dal concordato fallimentare in quanto, mentre quest’ultimo interviene nell’ambito della procedura fallimentare e costituisce una particolare forma di chiusura della stessa, il concordato preventivo si sostanzia in una procedura a sé stante, disciplinata dal titolo III della L.F..
Ai sensi del nuovo articolo 1 della L.F., come sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 169 del 2007, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo «gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici». Non sono, invece, soggetti a dette disposizioni gli imprenditori commerciali che «dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.».

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (board of directors): organo collegiale al quale è affidata la gestione delle società per azioni e delle altre società la cui normativa è configurata su quella delle società per azioni. Al consiglio di amministrazione spetta la programmazione, l'indirizzo ed il controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale aziendale.

CONSOB (COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LE BORSE): istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985. L'attività della CONSOB è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

CONSORZIO: associazione di persone fisiche o giuridiche che ha come scopo la realizzazione in comune di un interesse.

CONTO ECONOMICO (Bilancio d'Esercizio): redatto in forma scalare contrappone i costi ed i ricavi di competenza del periodo amministrativo, illustrando il risultato economico (utile/perdita) della gestione del periodo considerato.

COOPERATIVA: un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa a proprietà comune, controllata democraticamente.

CURATORE FALLIMENTARE: nominato dal tribunale nella sentenza di fallimento, o con decreto in caso di revoca o sostituzione dello stesso. Riveste la figura di pubblico ufficiale adempiendo ai suoi doveri con la diligenza data dalla natura dell'incarico. Per svolgere questa funzione la nuova versione della L. Fall. prevede dei requisiti di professionalità.

Possono svolgere la funzione di curatore fallimentare:
- gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e ragioneri commercialisti;
- coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni;
- gli studi professionali e associati.

Non possono svolgere tale funzione, invece: il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del falliti, i creditor, coloro che nei due anni precedenti hanno concorso al dissesto dell'impresa, chiunque si trovi in conflitto d'interessi.

 
 

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