
FACTORING: trattasi di contratto con il quale un imprenditore cede a un altro soggetto (detto factor, rappresentato da una società di factoring) una parte o tutti i crediti dell'azienda e il factor ne versa l'importo al cedente e si occupa della contabilizzazione e della riscossione dei crediti acquistati.
FALLIMENTO: è una procedura concorsuale che ha come obiettivo quello di accertare lo stato di insolvenza dichiarato dal debitore e fare sì che quest’ultimo saldi quanti più debiti possibili nonostante il dissesto economico e finanziario aziendale.
La procedura è di carattere "concorsuale" in quanto, secondo la legge, tutti i creditori concorrono in modo paritario per essere soddisfatti in egual misura in nome della regola denominata "par condicio creditorum".
Tuttavia, vi sono casi eccezionali per i quali questa regola non può essere applicata, le cosiddette cause di prelazione, che determinano una distinzione e una diversità di trattamento tra i creditori.
Il riferimento legislativo che disciplina il fallimento è il Regio Decreto (R.D.) del 16 marzo 1942, n. 267, definito anche più comunemente Legge Fallimentare, e le successive modifiche apportate dal Decreto Legislativo n° 5 del 9 gennaio 2006 e dal Decreto Legislativo n° 169 del 12 settembre 2007.
FIDEIUSSIONE: è il contratto disciplinato dal Codice civile all'art. 1936, ai sensi del quale «È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza».
FIDO MASSIMO CONSENTITO: rappresenta in termini numerici l'ammontare massimo del credito commerciale accordabile ad un'azienda. Il valore concesso scaturisce dall'elaborazione di una procedura che va dalla raccolta di informazioni provenienti da canali sia ufficiali che ufficiosi fino alla valutazione di diversi aspetti al fine di determinare il rischio commerciale e la solvibilità dell'azienda, e più precisamente:
- da quanto l'azienda è presente sul mercato
- passaggio generazionale
- natura giuridica
- struttura organizzazione ed operativa
- fatturato aziendale
- reddittività economica
- certificazioni di prodotto e/o Sistema Qualità
- trend del settore di appartenenza
- piani di sviluppo
- solidità patrimoniale
- regolarità nei pagamenti
- rapporti con il sistema creditizio
FONDO PATRIMONIALE: Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, ed è definito come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Tale istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il «patrimonio familiare», che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile..
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
FORMA GIURIDICA: l'art. 2082 del c.c. definisce imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Esistono diverse forme giuridiche di società previste dal Codice Civile: distinguiamo la forma dell'impresa individuale (in cui l'imprenditore è l'unico soggetto), dalle forme societarie (in cui più persone si uniscono per esercitare insieme l'attività di impresa).
Le società a sua volta si suddividono in società di persone e società di capitali:
1) Le società di persone, in cui la figura dei soci è più rilevante del capitale conferito, non ha personalità giuridica e sono classificabili in:
- società semplice (tipologia più diffusa nell'agricoltura);
- società in nome collettivo (tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni assunte;
- società in accomandita semplice: si caratterizza per la presenza di due tipi di soci: socio accomandatario risponde solitamente e illimitatamente per le obbligazioni assunte, socio accomandante risponde solamente per la quota conferita.
2) Le società di capitali dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale sono titolari dei diritti e degli obblighi assunti, i soci (con l'eccezione degli accomandatari dell'accomandita per azioni) godono del beneficio delle responsabilità limitata e possono essere classificate:
- società per azioni: le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni e può ricorrere al mercato finanziario. A seguito, della riforma del diritto societario del 2003, si possono individuare tre livelli di disciplina della S.p.A (S.p.A. modello chiuso, S.p.A. modello aperto, S.p.A. modello aperto quotata).
- società a responsabilità limitata: il capitale sociale risulta costituito da quote, la società a responsabilità limitata è stata profondamente innovata dalla riforma del diritto societario del 2003.
Il capitale sociale minimo è previsto in euro 10.000,00 e per questo, oltre che per la gestione più semplificata e leggera e per i poteri assegnati ai soci, è il modello societario adatto alle imprese di importanza minore rispetto a quelle organizzate in forma S.p.A. E’ prevista la possibilità di S.R.L. con socio unico, disciplinata dal D.Lgs. 88/1993, la recente riforma del diritto societario ha previsto tale possibilità soprattutto in funzione di deroga alla limitazione della responsabilità dell’unico socio.
- società in accomandita per azioni: accomunata alla società per azioni per la suddivisione del capitale in azioni, la s.a.p.a. è diversificata dall’esistenza di due categorie di soci: socio accomandatario risponde solitamente e illimitatamente per le obbligazioni assunte, socio accomandante risponde solamente per la quota conferita.
FRANCHISING: contratto con il quale un imprenditore (franchisor) concede a un altro soggetto commerciale (franchisee) il diritto di esercitare un'attività di rivendita di prodotti, di produzione di beni o di prestazione di servizi, utilizzando il marchio, l'insegna del franchisor stesso.
FUSIONE: due o più società possono stabilire di unirsi diventando una società unica. Tale decisione può essere attuata attraverso due distinte operazioni straordinarie (art. 2501 c.c.): mediante costituzione di una nuova società che prende il posto delle società preesistenti; oppure mediante incorporazione in una società (chiamata incorporante) di una o più realtà aziendali (chiamate società incorporate).
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