Home Page | Attualità | Nezs
News
Normativa
Partner
Glossario
 


Glossario
 

Principali termini impiegati in generale nel linguaggio economico e finanziario
e nei rapporti informativi RCS.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I
 

IBAN
INDICE DI BILANCIO (analisi di bilancio)
INDICE DI LIQUIDITA' (analisi di bilancio - quick test ratio o liquidita' normale)
INSIDER TRADING
INSTITORE
INTERESSI DI MORA
IPOTECA
IPOTECA GIUDIZIALE
IPOTECA LEGALE
IPOTECA VOLONTARIA
IPOTECA IN RINNOVAZIONE

IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER) - codifica internazionale che identifica ciascun conto bancario): a partire dal 1° gennaio 2008 l'utilizzo del codice IBAN è obbligatorio al posto delle tradizionali coordinate bancarie (codici ABI, CAB e numero di conto corrente) anche per l'esecuzione dei bonifici nazionali.

A livello nazionale l'IBAN è composto da 27 caratteri alfanumerici: IT (Sigla internazionale secondo lo standard ISO 3166), 2 caratteri numerici di controllo internazionali, 1 carattere alfabetico di controllo nazionale (CIN), 5 caratteri numerici per il codice ABI, 5 caratteri numerici per il codice CAB, 12 caratteri alfanumerici per il numero di conto.

INDICE DI BILANCIO: si definisce il rapporto matematico che permette di porre a diretto raffronto i valori di predeterminate voci economiche e patrimoniali, stabilendone la proporzione. Gli indici di bilancio permettono di analizzare l’andamento aziendale sia dal punto di vista economico che quello finanziario.

INDICE DI LIQUIDITA': denominato anche QUICK TEST RATIO O LIQUIDITA' NORMALE: tale indice mette in evidenza il rapporto tra le liquidità immediate e le liquidità differite con le passività scandenti entro i dodici mesi.
In una situazione finanziaria ottimale l'indice in esame dovrebbe assumere un valore attorno a l, per valori compresi tra 0,67 e 0,80 la struttura finanziaria può essere considerata soddisfacente.
Se assume valori intorno a 0,50 evidenzia una struttura squilibrata ma accettabile. Per valori inferiori a 0,33 la struttura e' pericolosamente squilibrata.

INSIDER TRADING: è l'espressione utilizzata per indicare il reato di abuso di informazioni privilegiate, ed è la speculazione su determinati titoli effettuata mediante l'utilizzo di informazioni riservate ottenute in quanto soci della società che ha emesso i titoli stessi o in ragione dell'esercizio di una funzione, professione o ufficio.

INSTITORE: colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

INTERESSI DI MORA: riguardano il mancato rimborso di parte o tutto il credito concesso al debitore. Si applicano sull'intero credito non rimborsato e sono calcolati ad un tasso anch'esso stabilito contrattualmente.

IPOTECA: disciplinata dagli articoli 2808 e seguenti del Codice Civile, l'ipoteca è un diritto reale di garanzia ed ha come oggetto beni immobili, diritti reali minori sugli immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).
L'ipoteca richiede una particolare formalità, l’iscrizione nei pubblici registri, decade dopo 20 anni trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che ad istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza.
Sul medesimo bene immobile è possibile iscrivere anche più ipoteche per crediti diversi e a ognuno di questi viene assegnato un numero d’ordine (il grado di ipoteca).

IPOTECA GIUDIZIALE: deriva da una sentenza di condanna (anche generica) o da un provvedimento emesso da un'autorità giudiziale avente pari efficacia, decretata anche seguito della richiesta di un creditore insoddisfatto.

IPOTECA LEGALE: l’ipoteca legale è definita in alcune ipotesi previste espressamente dalla legge in cui anche senza o contro la volontà del debitore può essere ottenuta l’iscrizione dell’ipoteca sui beni del debitore medesimo. L'ipoteca legale nasce quindi indipendentemente dalla volontà del debitore.

Nel dettaglio, si rileva ipoteca legale nei seguenti casi (art. 2817 c.c.):

1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividendi per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividendi ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile.

IPOTECA VOLONTARIA: iscritta volontariamente dal proprietario del bene quale garanzia di un debito Se il bene è cointestato ciascuno dei proprietari avrà facoltà di iscrizione per la frazione di sua competenza.
L’ipoteca volontaria nasce o da un contratto o da una dichiarazione unilaterale di volontà – escluso il testamento da farsi sempre per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Tale ipoteca ha come oggetto i beni immobili e l’usufrutto sugli stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico, le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli e le rendite dello Stato.

IPOTECA IN RINNOVAZIONE: secondo art. 2847 del c.c. l'iscrizione dell'ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata (art. 2850 - 2851) prima che scada detto termine.

 
 

Home Page - Azienda - Servizi - Attualità - Accesso Abbonati - Contatti

::: RCS Report Consulting Services s.r.l. tutti i diritti riservati - P.I. 09691670013 :::