
PASSIVITA' (Bilancio d'esercizio): voci passive dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio. In questa categoria vengono inclusi i debiti commerciali, i finanziamenti a lungo termine, i prestiti obbligazionari. Sono esclusi dalle passività i mezzi propri.
PASSIVITA' CORRENTI (Bilancio d'esercizio): indica l'ammontare dei debiti a breve scadenza (scadenza entro i dodici mesi). In genere includono i finanziamenti (debiti commerciali, scoperti di conto corrente) che una società impiega per l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.
PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' IN ALTRE AZIENDE: trattasi di investimenti a carattere duraturo generalmente rappresentati dai titoli azionari posseduti o in quote di capitale di altre società acquisite allo scopo di esercitare un controllo o comunque un'influenza sulla loro attività.
Società controllate e società collegate (art. 2359 c.c.)
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate "collegate" le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa
PARTITA IVA: codice formato da 11 caratteri numerici: i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i 3 successivi individuano il codice dell'Ufficio presso il quale è registrata l'impresa, mentre l'ultimo è un carattere di controllo.
PIGNORAMENTO: trattasi di atto giudiziario con il quale si avvia l'espropriazione forzata dei beni del debitore posti a garanzia di un credito non soddisfatto.
Il pignoramento, che può essere classificato come mobiliare o immobiliare consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il debitore può sottrarsi al pignoramento effettuando il pagamento della somma dovuta all'ufficiale giudiziario. Lo scopo del pignoramento è di vincolare i beni, sottraendoli alla libera disponibilità del debitore, permettendone così la vendita o l'assegnazione.
PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA: Atti Pregiudizievoli che includono eventi promossi da Istituti di Credito, privati e società, registrati presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari.
Tali atti comprendono:
- Ipoteche Giudiziali, Legali, ipoteca in rinnovazione, ipoteca in ripetizione
- Fondo Patrimoniale
- Atti Coattivi (citazioni o domande giudiziali, atti esecutivi o cautelari, atti giudiziari).
PREGIUDIZIEVOLI DI TRIBUNALE: trattasi di negatività registrate presso il Tribunale (Cancellerie civili e fallimentari), e più nel dettaglio Procedure concorsuali (dichiarazione di fallimento, dichiarazione stato di insolvenza, omologazione concordato fallimentare, omologazione concordato preventito etc…..), interdizioni di firma.
PROCACCIATORE D'AFFARI: si intende colui che esercita attività di intermediazione, ricevendo da un'azienda, senza divenirne dipendente, l'incarico di promuovere contratta in suo nome. Nella normativa italiana non esistono attualmente leggi chiare che lo regolamentano cosicché può essere definirlo un rapporto di collaborazione atipico.
Si distingue pertanto dall’agente/rappresentante di commercio, per l’occasionalità del rapporto con l’impresa preponente, non essendo legato a quest’ultima da un rapporto di tipo stabile.
PROTESTO: il protesto è un atto giuridico, in forma scritta, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con il quale si accerta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo (vedi anche sezione sito legislazione)
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